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Diritti di Rogito. Comunicato dellÂ’Unione Segretari Comunali

Con comunicato del 09/09/2014 l’Unione dei Segretari comuni ha pubblicato sia la tabella sintetica delle modifiche del D.L.90/2014 (http://www.segretarientilocali.it/Unione/A2014/Tabella090914.pdf ) sia un fac simile della nota da inviare ai comuni che precisa quanto segue:

Recentemente il Legislatore è intervenuto sulla materia dei diritti di rogito spettanti al Segretario trasformando in obbligatoria – su richiesta dell’ente – un’attività che, prima delle modifiche introdotte nel mese di agosto, era facoltativa e negando la giusta remunerazione, precedentemente prevista per tutti i segretari, a quelli operanti in Comuni nei quali è presente la Dirigenza. E’ evidente che la nuova disciplina, conseguente alle modifiche introdotte nell’ordinamento dalla Legge 114/2014 (che ha operato la conversione del DL 90/2014), contiene vizi che non potranno che essere fatti valere di fronte all’Autorità giudiziaria, sia per l’irragionevolezza della disparità di trattamento che ne deriva tra segretari operanti in Comuni ove è presente la dirigenza e segretari operanti in comuni privi di tale categoria di lavoratori pur in presenza dell’esercizio della medesima funzione, sia per la palese violazione del Testo unico sul pubblico impiego che demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici. Si ritiene, però, di ricordare che in conseguenza dell’obbligo posto in capo a ciascuna

Amministrazione di applicare il trattamento economico previsto dal rispettivo contratto collettivo di lavoro (CdS, sez. IV, sentenza n. 1191/1999) e dell’inclusione dei diritti di segreteria tra le voci retributive disciplinate dall’art. 37 del CCNL 16/05/2001, ben potrebbe codesta Amministrazione continuare a liquidare la quota dei diritti di rogiti dovuti alla/al sottoscritta/o per gli atti rogati dopo l’entrata in vigore del già citato D.L. 90/2014. In caso negativo, pur comprendendo la difficoltà di scegliere a quale delle due norme contravvenire – art. 2 D.Lgs. 165/2001 o art. 10 DL 90/2014 – la/lo scrivente segretario si vedrà, suo malgrado, costretto a tutelare di fronte all’Autorità giudiziaria il diritto alla remunerazione delle prestazioni assicurate.


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