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Requisiti di iscrizione nellÂ’elenco dei revisori dei conti degli enti locali

Enti locali – elenco dei revisori dei conti – iscrizione – requisiti – crediti formativi – esenzione da parte dell’ordine professionale – possibilità – va esclusa

Consiglio di Stato, Sez. III – Sentenza 9 aprile 2014, n. 1698

L’art. 12, lett. r), del d.lgs. 139/2005 prevede che il Consiglio dell’Ordine “promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi”, ma non consente al Consiglio dell’Ordine di derogare agli obblighi specifici e ai requisiti particolari che le fonti, primarie e secondarie, prevedono in questa materia, per peculiari e inderogabili ragioni pubblicistiche, ai fini del’iscrizione all’elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Il Consiglio dell’Ordine non può cioè legittimamente esonerare, nemmeno nella “regolazione” della formazione professionale, i propri iscritti dalla frequentazione dei corsi che il regolamento ministeriale ha contemplato quale necessario presupposto all’iscrizione all’elenco dei revisori contabili degli enti locali. Il termine “regolazione” dell’attività formativa, di cui all’art. 12, lett. r), del d.lgs. 139/2005, non significa né comporta, in altri termini, una potestà normativa degli ordini professionali che possa derogare alle fonti, primarie e secondarie, che disciplinano i requisiti formativi per l’iscrizione in appositi elenchi, come quello dei revisori dei conti degli enti locali, introducendo diversità di disciplina e disparità di trattamento, in melius o in peius, per i singoli iscritti. Al concetto di “regolazione” appena richiamato, indubbiamente, è sottesa una fondamentale e, per certi versi, insostituibile potestà di autorganizzazione e di disciplina dei collegi nell’attività formativa, che mira a valorizzare il particolare bagaglio di esperienza e le specifiche competenze degli ordini professionali nella formazione e nell’aggiornamento dei propri iscritti. Ma tale potestà “formativa” non può certo essere esercitata in deroga o addirittura in contrasto con gli specifici requisiti di qualificazione professionale dettati dall’ordinamento per l’iscrizione in appositi e speciali elenchi, come quello dei revisori di conti degli enti pubblici, attesa anche la delicata funzione di rilievo pubblicistico che questi sono chiamati a svolgere. Tale potestà dell’ordine professionale, nel caso di specie, non è nemmeno esclusiva, dato che, come prevede l’art. 3, comma 5, del decreto 15.2.2012, n. 23, del Ministero dell’interno, lo stesso Ministero “può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi”. Anche la disposizione da ultimo citata dimostra come “il conseguimento del requisito” di una specifica qualificazione professionale, che può essere assicurato direttamente dal Ministero e consiste nei 10 crediti formativi, sia imprescindibile per ottenere l’inserimento dell’elenco dei revisori contabili, sicché nessuna potestà, men che mai di carattere esclusivo, può essere riconosciuta all’ordine professionale nell’esonerare un qualsivoglia iscritto dalla frequentazione del corso previsto per il necessario ottenimento dei crediti. Si deve pertanto escludere che la previsione dei crediti formativi necessari per l’iscrizione all’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i quali svolgono una delicata funzione pubblicistica, possa nel caso di specie essere derogata dall’ordine professionale mediante esenzione.

 


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