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Vincenzo Giannotti - Riduzione delle posizioni dirigenziali - effetto sul fondo e sulla retribuzione dei dirigenti restanti

L’art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente  importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”, tale riduzione potrebbe avere anche, quale conseguenza, la correlata riduzione della retribuzione di posizione dei dirigenti presenti nell’ente nonostante l’ampliamento delle funzioni.

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