MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità
La possibilità dei comuni di derogare alla normativa della c.d. mini-imu.
di Vincenzo Giannotti
All’indomani della pubblicazione del D.L. 30/11/2013 n.133 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia”, successivamente covertito con modificazioni dalla Legge 29/01/2014 n.5, i comuni che avevano deliberato l’aumento dell’aliquota IMU sulla prima abitazione, oltre ai limiti dell’aliquota base rimborsata dallo Stato, si sono visti costretti a far pagare i cittadini della differenza pari al 40% della maggiore aliquota. Tale situazione ha spinto alcuni sindaci ad intervenire con proprie risorse di bilancio al fine di agevolare i cittadini per il non pagamento di tale differenza. Qui di seguito solo alcune delledichiarazioni dei sindaci apparse, medio tempore, sugli organi di informazione nazionali, in merito sia al non pagamento della mini-Imu sia ad uno spostamento dei termini:
A tal riguardo un comune ha chiesto un parere ai giudici contabili ponendo il quesito “se l’Ente locale possa legittimamente deliberare al fine di esentare i cittadini dal pagamento dell’IMU di cui al D.L. n. 133/2013, “facendo ricadere a carico del bilanciocomunale l’importo previsto, o se tale comportamento si configuri come danno erariale” .
Il quesito del Sindaco lombardo è stato risolto nella deliberazione n.43 della Corte dei Conti sezione regionale per la Lombardia depositata in data 05/02/2014, ossia successivamente alle decisioni dei Sindaci che andavano prese entro la data del 24/01/2014 quale data di scadenza prevista dalla Legge.
L’AMMISSIBILITA’ DEL QUESITO
In merito alla domanda posta, rileva il Collegio contabile, come solo la prima parte del quesito possa essere esaminata, mentre la seconda parte, quella in cui si riferisce alla possibilità di configurare il comportamento evidenziato quale fonte di “danno erariale”, viene rilevata l’inammissibilità in quanto afferente a valutazioni spettanti ad altra autorità giurisdizionale.
LA DECISIONE DEI GIUIDICI CONTABILI
In risposta alla prima parte del quesito, la risposta del Collegio contabile lombardo, è molto perentoria rilevando come il Comune non possa derogare a quanto previsto dalla legislazione vigente, la quale, in particolare, al comma 5 dell’art. 1, D.L. n. 133/2013 sancisce”L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal Comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è .versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.”
https://www.bilancioecontabilita.it