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Misure finanziarie per regioni ed enti locali
Sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31/10/2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 31/10/2013 n.126 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio”.
Tra le misure adottate sono previste particolari norme per i pagamenti della PA ed in particolare:
A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l’importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.”;
b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:
“4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:
a) l’importo dei singoli debiti;
b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;
c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;
d) l’evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.
4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.
4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l’applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell’amministrazione.
4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.
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