MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


L’effetto prenotativo delle spese del personale per le assunzioni protratte nell’anno successivo. Posizione discordante delle Corti dei Conti e soluzione rinviata alla funzione nomofilattica.

di Vincenzo Giannotti

Il problema dell’utilizzazione della prenotazione di spesa, assume e sta assumendo in modo determinante le attività di pianificazione delle risorse economiche da parte degli enti locali, sia quelli all’interno del patto di stabilità, sia quelli che a partire dall’anno 2013 vi sono entrati (comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti). Spesso accade che i bilancio dei comuni sono approvati con forte ritardo (a causa degli interventi legislativi), e che l’attivazione e la conclusione delle procedure di assunzione di personale richiedano diversi mesi per essere completate, con la forte possibilità di attivare una procedura di concorso in un anno che si conclude l’anno successivo, correndo il rischio di non poter assumere per non violare le disposizioni di cui all’art.1 comma 557 Legge finanziaria 2007, che prevedano il non superamento della spesa del personale rispetto a quella dell’anno precedente. In merito ai tempi della procedura, si sa come i comuni debbono, preliminarmente attivare le procedure di mobilità volontaria e successivamente di mobilità obbligatoria (spesso bisogna attendere 60 giorni per l’applicazione del silenzio assenso), e, in caso di esito negativo delle citate mobilità, emettere il bando di concorso (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per 30 giorni), effettuare le prove preselettive, successivamente le prove scritte ed infine le prove orali (la procedura deve in ogni caso essere compiuta entro il termine massimo di 6 mesi).

 

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