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Il danno erariale in conseguenza di progressioni economiche illegittime. Commenti a margine della sentenza della terza sezione di Appello n.558 del 03/09/2013.

di Vincenzo Giannotti

Spesso è accaduto, e a volte accade ancora, che le amministrazioni locali procedano ad avanzamenti di carriera non in completa conformità con le indicazioni contrattuali e legislative. La procura della corte dei conti è, infatti, spesso sollecitata sia in sede di ispezione dalla Ragioneria Generale dello Stato sia in base ad apposite e circostanziate denunce, a procedere alla verifica della congruità delle scelte compiute da parte degli amministratori ed attivare successivamente, se del caso, le procedure per la quantificazione di eventuali danni erariali, per progressioni orizzontali asseritamente illegittime. Recentemente con specifico appello avverso le decisioni di condanna comminate dai giudici contabili in prima istanza, si è espressa sull’argomento la Terza Sezione di Appello con la sentenza n.558 del 03/09/2013, confermando la condanna degli amministratori per illegittime autorizzazioni alle progressioni orizzontali nei confronti del personale dipendente.

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