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Adottati dalla CIVIT i primi pareri sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

La Commissione anticorruzione ha adottato i primi pareri in ordine all’interpretazione e l’applicazione del d.lgs. n. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico. I pareri adottatti afferiscono alle seguenti questioni:

1.    Efficacia nel tempo delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità – Delibera n. 46/2013. A tal riguardo la CIVIT evidenzia che la disciplina è di immediata applicazione. Ne deriva che non è in questione l’applicazione del principio della irretroattività della legge, quanto piuttosto l’eventuale differimento dell’efficacia delle norme sulla incompatibilità, che avrebbe richiesto una possibile ma necessariamente espressa previsione da parte del legislatore. Ma ciò non è avvenuto. A conferma della soluzione ora esposta si deve rilevare come già nella legge delega sia prevista l’applicabilità delle disposizioni in tema di incompatibilità anche ad ipotesi di incarichi preesistenti.

2.  Rapporto tra le norme in tema di nomina di componenti del consiglio di amministrazione nelle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni previste dall’art. 4 del d. l. n.95/2012 (spending review) e le disposizioni in tema di incompatibilità del decreto legislativo in oggetto della Delibera n.47/2013. Premesso che, nel rapporto tra l’art. 4 del d. l. n. 95/2012 e gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013, non si ha piena coincidenza degli enti interessati (è possibile che alcuni degli enti non rientrino nella previsione dell’art. 4), la Commissione ritiene che le norme in esame non si pongano, comunque, in diretto e integrale contrasto. Il d.l. n. 95/2012, infatti, prevede in generale l’obbligatorietà della nomina nei consigli di amministrazione di “dipendenti” senza specificarne qualifica o funzione, mentre il d. lgs n. 39/2013, con riferimento alle amministrazioni centrali, si occupa esclusivamente di dirigenti – salvo il caso di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione (secondo quanto previsto dalle lettere j) e k) del comma 2 dell’art. 1 del d. lgs. n. 39/2013) – e, con riferimento agli enti locali, anche di incarichi dirigenziali affidati al personale non dirigente (ai sensi dell’art. 2, c. 2, d. lgs. n. 39/2013). Ne deriva che, con riferimento ai soggetti, un parziale contrasto tra le norme in esame può ravvisarsi per quanto riguarda la possibilità di nominare dirigenti in enti di diritto privato in controllo pubblico. Vale a dire che, nel caso dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, i due nominandi membri del consiglio di amministrazione possono anche essere dirigenti, purché non investiti della carica di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato. ;

3. Limiti temporali alla nomina e alla conferma in incarichi amministrativi di vertice Delibera n.48.2013. La Commissione, al riguardo, ritiene che l’art. 7 possa essere interpretato nel senso che il divieto operi soltanto per quanto riguarda l’incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisca invece la conferma dell’incarico già ricoperto. La volontà del legislatore sia quella di non impedire una conferma si può desumere anche dalla previsione del comma 3 dell’art. 7 nella parte in cui precisa che “le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico” che, all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. Anche se riferita solo alle cariche politiche, questa previsione mostra che il legislatore non ha voluto escludere la possibilità di conferma in incarichi precedenti.


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