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Consiglio di Stato Progressione verticale. Criteri di preferenza
Il Consiglio di Stato si esprime in merito all’annullamento di un avviso di procedura di progressione verticale posto in essere da una amministrazione comunale, nella parte in cui prevedeva tra i criteri di preferenza, all’esito delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove, il ricorso al criterio della minore età tra i candidati
L’ARAN segnala la sentenza n. 618/2016 del Consiglio di Stato. I giudici amministrativi si esprimono in merito all’annullamento di un avviso di procedura di progressione verticale posto in essere da una amministrazione comunale, nella parte in cui prevedeva tra i criteri di preferenza, all’esito delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove, il ricorso al criterio della minore età tra i candidati, introdotto dall’art. 2 della legge n. 191/1998. A parere dei giudici, è illegittimo il provvedimento dell’amministrazione in quanto quest’ultima avrebbe dovuto applicare la normativa statale e quella regolamentare comunale, secondo la quale il criterio dell’età è residuale rispetto ai criteri di preferenza di carattere generale (d.P.R. n. 487/1994), tra cui si annovera quello dei figli a carico come nel caso in esame.
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