Il caso riguarda un Comune che ha proceduto al riconoscimento dell’inesigibilità, debitamente motivato nelle relative determinazioni dirigenziali del
riaccertamento ordinario dei
residui, di tributi iscritti a ruolo per la
riscossione coattiva antecedenti all’anno 2010 la cui percentuale di riscossione da parte dell’agente speciale Equitalia S.p.A., dopo sei anni, è stata inferiore al 2%, tanto che, in alcuni casi, la stessa Equitalia ha emesso provvedimenti di inesigibilità. In questo caso l’Ente ha ridotto il FCDE per lo stesso importo del credito cancellato, così come peraltro prevede il principio contabile applicato, par. 3.3 e 9.1 dell’all. n.4/2, ed ha iscritto la medesima somma nel Conto economico alla voce “oneri da accantonamento” ai fini dell’adeguamento del Fondo svalutazione crediti.
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