Sugli incentivi per recupero dell’evasione tributaria l’IFEL confuta la tesi dei giudici contabili

12 Giugno 2024
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Il parere della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.113/2024), ha un effetto limitativo che non trova diretto fondamento nel testo normativo e, di fatto, depotenzia fortemente l’istituto. Sono queste le indicazioni fornite dall’IFEL nella nota del 11/06/2024 avente ad oggetto “I criteri di calcolo del fondo incentivi recupero evasione ex comma 1091, legge 145/2018.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili della Lombardia in un recente parere hanno precisato che “l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati… né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti)”.

Le indicazioni dell’IFEL

A dire dei tecnici della Fondazione dell’ANCI le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti della Lombardia sono da considerarsi restrittive e non trova diretto fondamento nel testo normativo e, di fatto, depotenzia fortemente l’istituto. Tale impostazione vincola, infatti, la consistenza del Fondo all’accertamento (e riscossione) incrementale rispetto all’anno prima, ed è penalizzante in modo particolare per quegli enti che negli anni hanno allestito un buon sistema di accertamento e controllo fiscale, puntando ad assicurare significativi e costanti livelli di recupero dell’evasione. Infatti, l’interpretazione che lega l’incentivo alle effettive riscossioni, in conto competenza o conto residui, realizzate nell’anno, si presta ad essere utilizzata in modo generalizzato, e mira a realizzare a pieno la ratio della norma, che va ricercata nella necessità di consolidare, o ampliare, sia l’attività di recupero dell’evasione, sia l’effettiva riscossione degli importi accertati. D’altro canto, i benefici per il bilancio comunale, sotto il profilo di maggiori risorse disponibili, si ottengono anche con la riscossione in conto residui. Anzi, l’esigenza più volte attenzionata dalla Corte dei conti sulla necessità di un maggiore impegno da parte dei Comuni sulla riscossione coattiva dei crediti comunali, andrebbe in direzione opposta a quella ipotizzabile con la delibera 113/2024, che non considera incentivabili le riscossioni coattive.

>> Consulta la nota IFEL: I criteri di calcolo del fondo incentivi recupero evasione ex comma 1091, legge 145/2018.

Inoltre, al fine di evitare che interpretazioni successivi dei giudici contabili depotenzino le attività regolamentari già utilizzate dall’ente, è di particolare interesse i principi sull’incentivazioni sul recupero tributario evidenziati dalla Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.1/2023) secondo cui quello che rileva, ai fini della distribuzione deli incentivi al personale partecipate sono la messa a regime delle seguenti attività:
– che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare – nell’an e nel quantum – la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;
– che l’utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;
– che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa;
– che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
che il servizio di accertamento delle imposte in esame non sia stato esternalizzato in concessione.

Conclusioni

Pertanto, al fine di evitare il rischio che le attività in corso presso i Comuni possano non concludersi sulla base delle premesse adottate in fase di definizione dei programmi di intervento e di potenziamento della gestione delle entrate, l’IFEL augura un ripensamento di tal visione restrittiva, così come già avvenuto in occasione delle regole restrittive iniziali dei giudici contabili nella definizione della data di approvazione del documento contabile del bilancio di previsione, risolto solo grazie all’intervento della Sezione delle Autonomie con la delibera, 29 novembre 2021, n. 19, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge».

 

 

 

 

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