di Luigi Oliveri
Gli amministratori locali over 50 per accedere alle sedi degli enti dovranno disporre del super green pass. E’ la tesi, discutibile, espressa dal Capo dell’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, con una nota rivolta all’Anci in risposta al quesito sull’applicabilità dell’obbligo vaccinale ai titolari di cariche amministrative. La nota del Dipartimento affari giuridici e legislativi di palazzo Chigi evidenzia che l’obbligo vaccinale per gli over 50 è rivolto a tutti, a nulla rilevando la qualifica professionale (meglio dire, la condizione soggettiva) rivestita. La conclusione è che «anche ai titolari di cariche elettive e dunque anche ai consiglieri comunali che abbiano compiuto i 50 anni di età e che non siano in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di completamento del ciclo vaccinale o di guarigione, sia precluso l’accesso ai luoghi in cui esercitano la loro funzione». La lettura suggerita pare condizionata dalla confusione tra le norme sull’obbligo vaccinale, disposte nel d.l. 44/2021, convertito in legge 6/2021 e norme sull’utilizzo del green pass, contenute nel dl 52/2021, convertito in legge 87/2021.
L’ingresso nei luoghi è regolato esclusivamente dalla seconda normativa, che per quanto logicamente collegata alla prima, è comunque autonoma. In particolare, per quanto concerne l’accesso alle sedi dei comuni e degli altri enti locali, vale la disposizione contenuta nell’articolo 9-quinquies, comma 11, del dl 52/2021, ai sensi del quale ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8 del medesimo comma 9 quinques. In altre parole, ai componenti degli organi politici è fatto obbligo di possedere ed esibire il green pass (comma 1), a meno che non siano esentati (comma 3), di assoggettarsi ai controlli (commi 4 e 5, anche se nessuno ha mai esplicitato come il datore di lavoro pubblico possa controllare gli organi politici), e di assoggettarsi alle sanzioni (comma 8). Tuttavia, ai fini dell’accesso agli uffici pubblici vale il disposto dell’articolo 9-bis, commi 1, 1-bis e 2, sempre del d.l. 52/2021. Gli ultimi due commi consentono l’accesso agli uffici pubblici in zona bianca esclusivamente a chi sia in possesso di «una delle certificazioni» previste dal comma 2 dell’articolo 9 del d.l. 52, comprendendo anche quella connessa al tampone entro le 48 ore precedenti. Si deve, quindi, dedurre che sebbene l’over 50 sia obbligato alla vaccinazione, tuttavia possa comunque accedere agli uffici pubblici se, pur non vaccinato, abbia il green pass connesso al tampone. Insomma, le due fattispecie sono distinte. Infatti, la violazione dell’obbligo vaccinale è soggetta a sanzioni totalmente diverse da quelle connesse al mancato possesso o esibizione del green pass per accedere agli uffici pubblici.
L’interpretazione suggerita dal Dagl, invece, di fatto rende un unicum inscindibile obbligo vaccinale e green pass da vaccino, senza che dalle norme possa evincersi simile lettura. Per altro, per la specifica situazione soggettiva degli amministratori locali si pone da un lato il problema dei controlli, visto che gli amministratori non sono dei dipendenti e che l’effettuazione da parte del datore, che nella p.a. è un dirigenza, appare un evidente fuori contesto. In ogni caso, comunque, all’amministratore che accedesse comunque nella sede, l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 9-quinquies, comma 8, del dl 52/2021 appare molto problematica, se non di fatto impossibile. Infatti, l’amministratore esercita un diritto costituzionalmente garantito ed attuato dal d.lgs 267/2000, cioè quello di esercitare le funzioni connesse al mandato politico ricoperto. Non pare di poter cogliere nella disciplina dell’obbligo vaccinale alcuno spunto per poter impedire agli amministratori locali di esercitare il proprio mandato precludendo loro l’accesso, in quanto inadempienti all’obbligo incombente sugli over 50.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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