Laddove i crediti vengano sovrastimati e le entrate non vengano puntualmente accertate e riscosse, si crea uno sbilanciamento dei flussi finanziari con conseguente necessario ricorso alle anticipazioni di cassa, di qui la centralità della verifica da parte dell’ente
Cassa
Il bilancio è deliberato in pareggio finanziario complessivo che deve scaturire da una rigorosa e attendibile valutazione di tutti i flussi di entrata e spesa
Se è vero che alcune entrate previste da legge o dai principi contabili ammettono il loro utilizzo sulla base di scelte discrezionali dell’ente, è altrettanto vero che gli enti una volta scelti i vincoli in sede di bilancio ne vincolano oltre alla competenza anche la cassa. Il dubbio sollevato è stato risolto dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie (deliberazione n.17/2023)
L’eventuale riscontro di situazioni di sofferenza di cassa costituisce un fondamentale indicatore di squilibrio finanziario dell’Ente, cui si collegano, in via diretta e immediata, difficoltà nel far fronte agli obblighi di pagamento in modo tempestivo
L'anticipazione di cassa rischia di trasformare l’istituto da mezzo di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d’indebitamento vero e proprio, contratto in alternativa al debito commerciale.
Per la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.91/2023): la verifica che l’Organo di revisione svolge in termini di cassa non può prescindere dalla indispensabile riconduzione di tali somme, laddove gestite da un agente contabile di fatto, diverso dall’economo, alla regola della resa del conto della gestione.
Il Collegio contabile sottolinea l’importanza della corretta rilevazione delle giacenze vincolate in occasione delle verifiche trimestrali compiute dall’organo di revisione, al quale fa carico di segnalare espressamente nei verbali anche l’eventuale carenza della relativa rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni.