Nonostante l’ente avesse riconosciuto il debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, inviando la relativa deliberazione alla Procura della Corte dei conti, dall’istruttoria è emerso un ritardo dell’ente nella relativa provvista finanziaria, con conseguente segnalazione dei fatti ricostruiti dai giudici contabili
Debito fuori bilancio
Secondo il TAR Marche (Sez. II) mediante sentenza 6 marzo 2024 n. 212, riguardo al mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall'inadempimento del rapporto sottostante e non già dalla deliberazione consiliare
Al fine di dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza, il commissario ad acta nominato dal giudice può, in assenza della deliberazione di Consiglio comunale, adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione dell’incarico, fra cui anche quelli di riconoscimento del debito fuori bilancio
La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito.
Il pagamento del debito fuori bilancio, per spese di giustizia da sentenza esecutiva, prima della discussione del giudizio di ottemperanza, comporta la cessazione della materia del contendere senza ulteriori spese a carico dell’ente che abbia pagato anche se con un giorno di ritardo rispetto al deposito del ricorso per ottemperanza.
In presenza di un ingiustificato arricchimento anche il contratto nullo o invalido, perché prima della forma scritta, potrà essere riconosciuto dal Consiglio comunale a condizione che sussistano gli inderogabili presupposti di legge della «utilità e arricchimento per l’ente» e della inerenza all’«espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza».
Qualora l’oggetto dell’impugnativa riguardi l’inerzia, il silenzio o il rigetto di un ente locale al riconoscimento del debito fuori bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.