Si rammenta come le disposizioni introdotte dall’art.1, comma 219 della legge di stabilità 2016 prevedono che sono resi indisponibili i posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015
Dirigenza
Il rinnovo di un incarico dirigenziale è stato sottoposto all’attenzione dei giudici contabili al fine di verificarne la legittimità. In particolare l’Amministrazione pubblica aveva avuto modo di evidenziare come il rinnovo dell’incarico dirigenziale, effettuato in assenza delle procedure di valutazione comparativa previste dall’art.19 del D.Lgs. n.165/2001, era stato disposto al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa
Dopo aver evidenziato nella prima parte dell’articolo alcuni principi della preliminare approvazione da parte del Governo della riforma della dirigenza pubblica, l’articolo qui di seguito si sviluppa sulla necessaria ed obbligatoria motivazione dell’amministrazione nella scelta del dirigente
Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 25/08/2016, in via preliminare, il decreto legislativo riguardante la riforma della dirigenza pubblica, decreto che diventerà definitivo, dopo i pareri resi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti, ossia entro la fine del mese di novembre 2016.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, con la sentenza 25 gennaio 2016, n. 28, hanno escluso che le attività svolte potessero rientrare nella nozione di attività formativa, sia a fronte della documentazione raccolta dalla quale emerge inequivocabilmente le soluzioni avanzate dal professionista incaricato, sia in quanto da tutte le attività poste in essere non risulta nemmeno un elaborato scritto, ad uso dei soggetti da “formare”.
Nel rapporto di lavoro dirigenziale è centrale l’elemento fiduciario ai fini del licenziamento disciplinare