Pur non ritenendo integrata a fini sanzionatori, la fattispecie di mancata pubblicazione da parte del Sindaco uscente, ha indicato all’ente la possibilità di valutare, se il ritardo sia addebitabile al responsabile finanziario, una eventuale responsabilità disciplinare
Relazione di fine mandato
Il tardivo invio alla Corte dei conti della relazione di fine mandato, oltre il termine di tre giorni dalla certificazione da parte dell’Organo di revisione, non è sufficiente all’irrogazione della sanzione amministrativa
La normativa contenuta nel d.lgs. 149/2011 individua i soggetti su cui ricadono gli obblighi della relazione di fine mandato del Sindaco, regolando in modo preciso le tempistiche da rispettare.
Ai fini della conoscibilità dell’attività svolta nell’esercizio delle funzioni e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio fra amministrazioni, prima dell’esercizio del diritto-dovere del voto, gli enti debbono procedere alla pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo la scansione temporale e le modalità stabilite dal legislatore, pena la previsione di uno specifico apparato sanzionatorio.
L'obbligo di approvazione della relazione di fine mandato elettorale fu introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e riguarda tutti i Comuni, lo scopo principale, in ossequio al principio della trasparenza, consiste nell'evidenziare la reale situazione dell'Ente prima delle elezioni amministrative.
La relazione di fine mandato risponde al principio di accountability degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. In quest’ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico.
L’avvenuta pubblicazione nei termini, sul sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato del Sindaco che, per errore sia stata eliminata il giorno successivo, non salva l’ente dall’applicazione della sanzione, anche se ripubblicata nuovamente ma fuori dei termini perentori imposti dalla legge.