Nel caso di specie, secondo il Collegio contabile di appello gli amministratori hanno avuto responsabilità secondo la declinazione prevista dal Testo unico degli enti locali, per non aver posto rimedio alle indicazioni formulate dalla Sezione di controllo regionale.
Revisione
I giudici contabili di primo grado hanno assolto amministratori e revisore dei conti non ravvisando la alcuna responsabilità sanzionatoria, per mancanza di collegamento da parte della Procura della certificazione del danno procurato. Di contrario avviso la Corte dei conti di appello ha accolto le motivazioni della Procura circa la responsabilità da “dissesto”.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), in collaborazione con l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), rende disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione”.
Le disposizioni legislative prevedono l’obbligo degli enti locali di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale obbligo non viene meno neppure in caso di esito negativo della ricognizione.
Avuto riguardo al fondo contenzioso le verifiche espletate dall’Organo di revisione economico-finanziaria, attinenti l’entità delle quote accantonate al fondo, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell'enunciazione di un mero giudizio valutativo.