Sono giunti i primi verdetti sulla corretta applicazione dei nuovi principi contabili per gli enti in sperimentazione, a seguito delle analisi condotte dai magistrati contabili in occasione della verifica del rendiconto di gestione dell’anno 2012
Riaccertamento straordinario dei residui
L’ANCI Risponde ad una domanda formulata da un Comune in riferimento alla verifica, in sede di approvazione del rendiconto 2015, del ripiano del disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui
Dopo aver esaminato nella prima parte i presupposti giuridici del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accontanamento al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità, l’analisi dei giudici contabili si concentra sui risultati ottenuti a fronte di specifico questionario inviato 257 enti così suddivisi per fascia demografica: 8 capoluoghi di provincia e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, 125 comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e 124 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Interessante lavoro compiuto dei giudici contabili che hanno individuato i principali aspetti connessi all’introduzione dei nuovi principi contabili armonizzati che sono stati applicati dagli enti, in via ordinaria, a partire dal 1 gennaio 2015, poiché tale transizione rappresenta un momento di eccezionale importanza per le amministrazioni locali, nonché le criticità emerse dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuata ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011
Al Comune sia inibito in via autonoma, una volta approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi, di procedere in autotutela alla modifica della stessa deliberazione anche a fronte di un evidente errore in sede di contabilizzazione
La Corte ligure aveva invitato il Comune a modificare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi a fronte di oggettivi errori nell’imputazione della reiscrizione degli stessi per opere pubbliche tutte collocate nell’anno 2015
Dopo aver calcolato, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi contestualmente al rendiconto 2014, il primo accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con l’eventuale decisione da parte del Consiglio comunale di una sua ripartizione per un periodo non superiore ai trent’anni, con il conto consuntivo 2015 si porrà il problema della verifica di congruità del citato importo rispetto a quello emerso in sede di primo accantonamento