I Comuni, nel procedere all’accertamento delle debenze TIA, così come previsto per la TARSU, possono, in sede di controllo delle superfici imponibili soggette alla tariffa, tenere conto di quanto stabilito dall’art. 1, c. 340, L. 311/2004, in base al quale per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie per l’applicazione della Rsu non può essere inferiore all’80% di quella catastale: questa norma vale anche per la Tia, nonostante faccia riferimento solo alla tassa rifiuti.
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