Transazione su contenzioso tributario sottoscritta dal responsabile finanziario e divieto di patto di quota lite (seconda parte)

31 Agosto 2021
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

L’altra questione affrontata dai magistrati contabili, ha riguardato la legittimità della convenzione stipulata con un legale esterno, i cui importi inizialmente sono stati definiti in percentuale sul recupero tributario, per essere successivamente conclusi con una accordo negoziale, ma di consistente importo.

La legittimità del compenso al legale esterno

Il Collegio contabile molisano ha evidenziato come, il compenso deciso dalla Giunta e trasfuso nella convenzione, prevedesse una remunerazione al difensore incaricato in una percentuale pari al 20%, più accessori, sugli importi riscossi, oltre a un ulteriore 10% in relazione agli eventuali importi superiori a euro 100.000,00. L’accordo secondo il Collegio contabile appare inquadrabile nella fattispecie del cosiddetto “patto di quota lite”. Il fatto che, successivamente, il compenso venisse rideterminato in un importo diverso rispetto alla convenzione iniziale, a seguito di specifiche negoziazioni, non scalfisce le criticità della convenzione stipulata dall’ente.

Ricorda il Collegio contabile come, se è vero che inizialmente fosse vietato stabilire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, la cui norma veniva successivamente abrogata (D.L. n. 223 del 2006), è altrettanto vero che, successivamente, il legislatore nella nuova disciplina forense, art.13 della legge n.347/2012, pur stabilendo che la pattuizione dei compensi è libera (comma 3), ha espressamente vietato (comma 4) i patti “con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”. Come chiarito dalla giurisprudenza (Corte di cass., Sez. III, sent. 6 luglio 2018, n. 17726), la disposizione ha, quindi, reintrodotto il divieto del patto di quota lite.

In modo non diverso il divieto è previsto nei principi contabili. Infatti, la lett. g) del paragrafo 5.2 del D.Lgs. 118/2011, nel dettare le regole in materia di imputazione degli impegni di spesa corrente, ha previsto che:

“g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata”. Inoltre, L’assenza, nella documentazione riferita al rendiconto 2018, di accantonamenti o diverse poste contabili idonee a dar conto della potenziale fonte di spesa, in violazione dei postulati generali di universalità e veridicità delle rilevazioni contabili (paragrafi 3 e 5 dell’allegato 1 al D.Lgs. 118/2011), costituisce ulteriore indice della criticità in argomento.

Precisato quanto sopra, il Collegio contabile ha rilevato come la spesa complessiva del Comune conclusasi con la negoziazione dell’importo, abbia comportato un importo complessivo pari a 1,6 Milioni di euro (comprensivi di IVA e accessori). Tale importo avrebbe dovuto, in concreto, remunerare le seguenti attività del legale:

  • assistenza al Comune ai fini dell’emissione dei due avvisi di accertamento all’origine del contenzioso;
  • redazione di due atti di costituzione nel giudizio tributario di primo grado (presumibilmente del medesimo tenore) e partecipazione all’unica udienza svoltasi (del 13 settembre 2019); redazione degli atti di costituzione in CTR;
  • assistenza nella fase di definizione dell’accordo conciliativo intervenuto.

In ragione dei dubbi sollevati, non avendo ancora contezza sul pagamento dei compensi al legale difensore, il Collegio contabile avverte sulle possibili fattispecie di responsabilità amministrativa che potrebbero essere accertate nei confronti dei soggetti che abbiano condotto le citate operazioni finanziarie e contabili.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento