Trasferimenti con tempi dimezzati per sostenere i pagamenti locali

il Sole24ore
4 Marzo 2024
Modifica zoom
100%
di PATRIZIA RUFFINI (Il Sole 24 Ore, 04/03/2024)
Il decreto legge con le norme attuative della rimodulazione del Pnrr incide sull’attività delle amministrazioni locali anche con le nuove regole relative alle milestone intermedie aggiunte in occasione della revisione.
Nel Piano approvato l’8 dicembre scorso dal Consiglio dell’Unione europea, i risultati richiesti in termini di tempi medi di pagamento e di ritardo dovranno essere conseguiti dalle amministrazioni centrali, regionali e locali e dagli enti sanitari entro il primo trimestre del 2025 (M1C1 da 76 a 83, T1-2025), e dovranno essere mantenuti anche nei successivi dodici mesi (M1C1 da 88 a 95, T1-2026).
Essi sono fissati in 30 giorni per l’indicatore del tempo medio di pagamento (60 solo per il servizio sanitario nazionale) e zero per l’indicatore del tempo medio di ritardo.
Insieme allo slittamento in avanti di 15 mesi di questi target, sono state aggiunte diverse milestone, ad alcune delle quali si inizia a dare attuazione con il decreto Pnrr quater (si veda anche Il Sole 24 Ore del 28 febbraio).
Una di queste novità consente la cessione del credito a terzi dopo 30 (invece di 45) giorni di inazione della Pubblica amministrazione. Nello specifico, modificando l’articolo 6, secondo comma, dell’allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023), si prevede che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle amministrazioni pubbliche stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino, con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario, entro trenta (e non più quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
Per ridurre i tempi dei trasferimenti di risorse finanziarie, poi, il decreto Pnrr quater dimezza i giorni disciplinati all’articolo 44 del Dl 66/2014. Per agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche (con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale e di quelle spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari) sono erogati entro trenta (e non più sessanta) giorni dalla definizione delle condizioni per l’erogazione o entro trenta (sempre invece di sessanta) giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell’erogazione stessa.
Per i trasferimenti per i quali le condizioni per l’erogazione sono stabilite a regime, il termine di trenta (in sostituzione di sessanta) giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell’attività ordinaria.
Ancora, si prevede che per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 sia pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del consiglio dei ministri, l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell’esercizio (comma 870-bis aggiunto all’articolo 1 della legge 145/2018).
* In collaborazione con Mimesi s.r.l. – Articolo integrale pubblicato su Ilsole24ore del 4 marzo 2024

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento