1. contraria:
• alla Costituzione (art. 3, principio di ragionevolezza e di uguaglianza in senso sostanziale);
• al sistema del contenimento dei costi della politica locale, non incoraggiando in alcun modo “gli enti virtuosi”;
• al dato letterale, che stabilisce che “in sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminato ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dell’attuazione di cui ai commi da 23 a 31”.
2. frustrante rispetto al raggiungimento degli obiettivi del legislatore tesi al predetto contenimento dei costi della politica.
Non è pertanto corretto sotto il profilo della gestione della finanza pubblica, né legittimo sulla base di un’interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata della disposizione normativa della Finanziaria in esame, “spalmare” linearmente su tutti i comuni, più e meno virtuosi, il taglio del Fondo ordinario così come quantificato, operando una diminuzione dei trasferimenti in eguale percentuale per la generalità dei comuni. Pertanto, il taglio così operato è discriminatorio, posto che in questo modo sono stati trattati nella stessa misura tutti comuni, con violazione del principio d’uguaglianza sostanziale e, quindi, con palese disparità di trattamento.
(TAR Piemonte, sez. I, sentenza del 12 maggio 2010, n. 2379)
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