Aspetti normativi
Il primo comma dell’art. 15-bis del decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41, prevede che “I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell’ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.”.
La disposizione in esame, al terzo e quarto comma, con riguardo alla procedura di trasferimento del bene, dispone che “L’Agenzia del Demanio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e di concerto con la competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l’accoglimento della stessa e ne comunica l’esito all’ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell’avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell’Agenzia del demanio che prevede:
a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell’intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento
b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell’intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalità di cui all’ articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice”.
In particolare, il quinto comma precisa che “I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.”.
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 31/2025, pubblicata il 12 febbraio 2025, dall’analisi della disposizione di cui trattasi, si rileva l’assenza di previsioni specifiche circa il trattamento fiscale connesso al decreto di trasferimento della proprietà a titolo gratuito ivi previsto, occorre fare riferimento alle disposizioni generali delle singole imposte oggetto del quesito.
In base al combinato disposto dell’art. 1, primo comma, del d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUSD) e dell’art. 2, comma 47, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono stati equiparati, dal punto di vista fiscale, gli atti a titolo gratuito agli atti a titolo donativo (cfr. risposta 16 settembre 2021 n. 592).
In particolare, l’art. 1, comma 1, del TUSD, come recentemente modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, prevede che “L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.».
Con la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E è stato precisato che per atti a titolo gratuito si intendono “gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni”. Nello specifico, ai sensi dell’art. 3, primo comma, del TUSD, “Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni […]”.
Con riferimento all’imposta di registro, l’art. 55, comma 2, del medesimo TUSD, prevede che “Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.”.
Per quanto attiene all’imposta ipotecaria, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (di seguito TUIC), prescrive che “Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.”.
Parallelamente, in ordine all’applicazione dell’imposta catastale, l’art. 10, comma 3, del TUIC, prevede che “Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato nè quelle relative a trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.”.
Quanto, poi, all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono considerati esenti “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Conclusioni
Peraltro, si rammenta che, sulla base della summenzionata risposta 16 settembre 2021 n. 592, nel caso di una cessione a titolo gratuito di ”rustici modulari” da un Comune ad una Regione, l’Amministrazione Finanziaria ha qualificato tale trasferimento come atto a titolo gratuito, stante l’assenza di alcuna controprestazione a carico del beneficiario (Regione) e, per l’effetto, ha ritenuto di applicare la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni in luogo della disciplina dell’imposta di registro di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 13.
Nel caso di specie analizzato dall’Agenzia delle Entrate con la citata risposta ad interpello n. 31/2025, si chiedevano chiarimenti circa il trattamento fiscale, ai fini delle richiamate imposte indirette, di un decreto di trasferimento a titolo gratuito relativamente ad un complesso immobiliare ceduto dall’Agenzia del Demanio alla Regione, ai sensi del sopra menzionato art. 15-bis, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023. È stato chiarito che: il decreto di trasferimento a titolo gratuito, realizzato ai sensi dell’art. 15-bis del citato d.l. n. 13 del 2023, rientra tra “gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni” (cfr. circolare n. 3/E del 2008); di conseguenza, è stata ritenuta applicabile la disciplina sulle imposte di successioni e donazioni di cui al d.P.R. n. 346 del 1990 e, trattandosi di una cessione a titolo gratuito nei confronti della Regione, troverà applicazione l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 1, nonché la registrazione gratuita del predetto decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 55, comma 2, TUSD.
Non risultano dovute le imposte ipotecaria e catastale, considerato che, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del d.lgs. n. 347/1990, non sono soggette alle stesse i trasferimenti di cui al già citato art. 3, comma 1, del TUSD.
Da ultimo, l’atto di trasferimento in oggetto è stato ritenuto esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972, in quanto rientrante tra gli atti scambiati tra un’amministrazione dello Stato e la Regione.
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