Il credito dell’imposta comunale sugli immobili del Comune fa scattare il privilegio sui beni mobili del debitore nella procedura fallimentare anche se la disciplina del tributo non fa parte del Testo unico della finanza locale, come previsto dall’art. 2752 c.c.; quello che conta è la causa del credito, che rappresenta la ragione di qualsiasi privilegio.
(Corte di cassazione, SS.UU. civ., sentenza del 17 maggio 2010, n. 11930)
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