Le disposizioni recate dall’articolo 1, commi da 10 a 16, 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), hanno introdotto rilevanti novità in tema di l’imposta municipale propria (IMU) e per il tributo per i servizi indivisibili (TASI). Conseguentemente il comma 17, lettera a), del medesimo articolo 1, ha previsto l’incremento, a decorrere dal 2016, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 3.767,45 milioni di euro, per tenere conto dei minori gettiti per i comuni derivanti dalle agevolazioni previste dalle richiamate disposizioni.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2016, concernente la definizione e ripartizione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2016, ha disposto, sulla base dei dati di gettito disponibili, la ripartizione a favore dei comuni interessati della somma complessiva di euro 3.692.276.856,22 e che la restante quota, pari ad euro 75.173.143,78 sia distribuita con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Essendo stati acquisiti ulteriori dati relativi al gettito per l’anno 2015 della TASI dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale – per un importo complessivo pari ad euro 31.274.413,00 – si è ritenuto opportuno procedere all’attribuzione di una ulteriore quota di pari importo del Fondo di solidarietà comunale 2016. Lo schema di provvedimento è stato assentito favorevolmente dalla Conferenza stato-città nella seduta straordinaria del 3 agosto u.s.
Nelle more dell’emanazione dell’apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si ritiene opportuno, al solo fine di fornire dati utili per i bilanci comunali, rendere noti i valori della ulteriore quota di Fondo di solidarietà comunale attribuita per l’anno 2016 spettante ai singoli enti, visualizzabile nell’ allegato A. Per una migliore comprensione dei criteri utilizzati per la determinazione degli importi spettanti è consultabile la relativa nota metodologica.
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