Una bussola per i revisori locali

Italia oggi
23 Dicembre 2011
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Linee guida per i revisori degli enti locali. Il Cndcec ha approvato 15 documenti che contengono i principi di revisione e le norme di comportamento a cui i revisori degli enti locali dovranno conformare la loro attività. L’art. 240 del Tuel prevede che i revisori debbano adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario. I principi emanati costituiscono, dunque, un importante riferimento per parametrare la diligenza professionale del revisore e la sua responsabilità. I principi emanati coprono le diverse fasi e i diversi ambiti caratterizzanti l’attività di revisione negli enti locali e forniscono al revisore un valido supporto tecnico-operativo per svolgere in modo appropriato la propria attività. Di seguito si riportano le principali novità contenute nel set di principi messi a punto dal gruppo di lavoro coordinato dal consigliere Giosuè Boldrini.

La revisione va pianificata. Una prima novità rilevante introdotta è l’accoglimento nell’ambito delle attività di verifica di regolarità contabile dei principi cardine della revisione aziendale. Infatti, come per la revisione legale dei conti, anche la revisione negli ee.ll. è attività basata sul rischio per cui richiede una fase preventiva di pianificazione e programmazione finalizzata a focalizzare le caratteristiche dell’ente sottoposto a revisione e a stimare il grado di affidabilità del sistema di controllo interno. Molto opportuna, a tal riguardo, è la precisazione contenuta al punto 16 del documento n. 2 che l’attività di revisione non può essere tale da escludere in modo assoluto la presenza di errori o irregolarità in quanto è oggettivamente impossibile procedere a controlli capillari ed invasivi. Una adeguata pianificazione consentirà al revisore di determinare contenuti, tempi e ampiezza dei controlli e culminerà nella redazione del piano generale di controllo amministrativo e contabile del programma di revisione. Il revisore dovrà evitare verifiche meramente ripetitive e formali ma dovrà incentrare la sua attività maggiormente sui processi e sulle aree dove ha valutato più alto il rischio di errori e di non conformità.

L’analisi e valutazione del sistema di controllo interno. Il revisore, al fine di limitare il rischio di revisione, deve effettuare un esame delle procedure e dei sistemi contabili e amministrativi adottati dall’ente. Tale attività andrà svolta attraverso sondaggi campionari che testino l’operatività del sistema di controllo interno; interviste ai dirigenti e ai responsabili di settore; conferme esterne; conte fisiche. Il fine è valutare gli effetti che eventuali carenze possano avere sulla regolarità amministrativa e contabile e sulla corretta rilevazione degli atti di gestione nel sistema informativo. Al termine del processo di valutazione il revisore dovrà pervenire a due diversi tipi di conclusioni: le tecniche di controllo sono inesistenti o inaffidabili, oppure, sono valide. Nel primo caso il revisore dovrà relazionare al consiglio sulle debolezze e carenze riscontrate sulle procedure amministrative e contabili e fornire gli opportuni suggerimenti. Il revisore non sarà responsabile per eventuali errori non riscontrati nella misura in cui avrà segnalato al consiglio le carenze e le debolezze di sistema che potenzialmente possono generare errori nella contabilità e nella gestione.

Il campionamento nell’attività di controllo. Molto utili sono anche le indicazioni che i principi forniscono in materia di campionamento nella revisione degli enti locali. Infatti l’art. 239 del Tuel prevede che il revisore nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione si avvalga di «tecniche motivate di campionamento». Il documento n. 2 del Cndcec prevede che le tecniche di campionamento debbano assicurare che i campioni prescelti siano qualitativamente e quantitativamente rappresentativi e significativi. Per far questo occorre collegare il campionamento al rischio individuato per cui la dimensione del campione sarà direttamente proporzionale al rischio valutato.

Il controllo sulle partecipate. Il documento n. 14 prevede controlli molto incisivi da parte del revisore sui rapporti tra l’ente assoggettato a revisione e le aziende, società e consorzi partecipati. I pressanti vincoli posti dal legislatore in materia ha indotto il Cndcec ad emanare una serie di norma dettagliate che prevedono: il rispetto del contratto di servizio e il monitoraggio degli obiettivi fissati in sede di esternalizzazione; il rispetto delle regole contabili nei rapporti con le partecipate; il rispetto delle regole fiscali; l’inesistenza di operazioni elusive del Patto.

Ermando Bozza

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