È ad esempio così per la revisione della norma della legge 148 sulla delibera quadro dell’ente locale che dimostri i benefici derivanti dal mantenimento o meno del regime di esclusiva.
Si prevedeva infatti che la delibera quadro fosse semplicemente inviata all’Antitrust, mentre con il nuovo decreto del governo Monti, invece, il provvedimento dell’ente locale potrà essere emanato soltanto dopo il parere obbligatorio dell’Antitrust, che dovrà arrivare entro 60 giorni e che dovrà essere reso pubblico.
La bozza di decreto prevede anche che la delibera sia comunque adottata entro trenta giorni dalla ricezione del parere dell’Autorità e che, in assenza della delibera non si possano attribuire diritti di esclusiva. Se l’ente locale deciderà per l’effettuazione di gare per affidare i servizi, il concessionario o affidatario del servizio avrà l’obbligo di fornire i dati sulle caratteristiche del servizio da mettere in gara previste sanzioni da 5 mila a 500 mila euro per il mancato inoltro dei dati richiesti).
Rilevante è poi l’intervento sulle gestioni cosiddette «in house»: se ad agosto si ammetteva l’affidamento diretto del servizio a società interamente pubbliche se il valore del servizio fosse pari o inferiore a 900 mila euro, con il nuovo decreto questo importo scende drasticamente a 200 mila euro. Non solo: la gestione in house potrà avere una durata massima di cinque anni (a decorrere dal 31 dicembre 2012, data entro la quale dovranno cessare gli affidamenti diretti di valore superiori ai 200 mila euro) per le aziende risultanti da fusioni di preesistenti gestioni dirette che abbiano determinato la nascita di un gestore unico del servizio a livello di ambito ottimale.
Il decreto legge stabilisce anche che siano integralmente applicabili le norme sulle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali (come risultanti dalle modifiche apportate all’articolo 4 della legge 148) anche al trasporto ferroviario regionale, in precedenza escluso.
Confermata l’esclusione dall’applicazione delle nuove norme per il servizio idrico integrato per il quale valgono le competenze dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, divenuta competente dopo il decreto Monti di dicembre.
L’organizzazione dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (che consentano econome di scala e massimizzazione dell’efficienza) costituirà «principio generale dell’ordinamento nazionale», rafforzando il vincolo per il legislatore regionale.
Il rispetto delle norme sulle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali rappresenterà per l’ente locale un indice di «virtuosità» per non concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Prevista una priorità nel finanziamento con risorse statali per gli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali. Gli enti locali potranno cedere le proprie quote societarie (con procedura di gara aperta) per ripianare posizioni debitorie o promuovere l’ampliamento del mercato.
Vengono toccate anche alcune norme del dlgs 267/2000, prevedendo in particolare che le aziende speciali siano operative solo per gestire servizi diversi da quelli di interesse economico generale e che esse, insieme alle istituzioni, siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità che definiranno appositi decreti ministeriali. Si prevede inoltre che alle aziende speciali si applichi il Codice dei contratti pubblici e le norme che prevedono limiti o divieti alle assunzioni di personale, al conferimento di consulenze e in genere le norme sulla finanza pubblica.
Andrea Mascolini
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