Utilizzo fondi vincolati ed anticipazioni di cassa. Le conseguenze per gli enti in dissesto

21 Novembre 2019
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Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto e che si trovano in una situazione di anticipazione di cassa devono ora applicare le regole stabilite dalla legge di bilancio 2018 che, con l’art. 1, comma 878, ha modificato l’art. 255, comma 10, TUEL, disponendo che le eventuali anticipazioni di tesoreria non rimborsate non sono più soggette alla gestione straordinaria. Il Sindaco di un Comune in dissesto chiede se l’anticipazione di tesoreria di competenza della gestione straordinaria dell’Organismo Straordinario di Liquidazione sia quella erogata alla data della dichiarazione del dissesto oppure quella al 31 dicembre dell’anno di dichiarazione del dissesto. La soluzione è contenuta nella deliberazione n.96/2019 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

La disciplina del dissesto

Premette il Collegio contabile pugliese come la disciplina del dissesto finanziario (Titolo VIII, Capi II-IV del TUEL) è preordinata al ripristino degli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante un’apposita procedura di risanamento. I soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione (OSL), incaricato di provvedere al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge, e gli organi istituzionali dell’ente, chiamati ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria e a rimuovere le cause strutturali all’origine del dissesto (art. 245). La competenza dell’OSL riguarda fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, dove il Consiglio comunale presenta per l’approvazione al Ministro dell’Interno entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’OSL. Il bilancio riequilibrato provvede a: a) rilevare la massa passiva, ai sensi dell’art. 254); b) acquisire e gestire i mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, ai sensi dell’art. 255; c) liquidare e pagare la massa passiva, ai sensi dell’art. 256.

Avuto riguardo alla massa passiva l’OSL provvede al suo accertamento massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di un piano di rilevazione (termine elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province). Vanno inclusi nella massa passiva: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’art 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’art. 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’OSL in ordine a vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b). Quindi, a seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, e comunque entro 24 mesi dall’insediamento, l’OSL predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all’esecutività del piano di rilevazione dei debiti, e lo deposita presso il Ministero dell’Interno in vista dell’approvazione da parte di quest’ultimo.

Nel disciplinare l’attività di acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento, l’art. 255 TUEL, dopo aver previsto le attività dell’OSL finalizzate all’accertamento della massa attiva (commi 1-9), identifica ciò che esula dalle competenze della gestione straordinaria (comma 10); si tratta di una previsione che nel corso del tempo ha conosciuto un incremento degli ambiti sottratti all’OSL. Il d.l. n.50/2017 ha disposto che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione” a partire dalla data di entrata in vigore della legge per gli enti locali che deliberano il dissesto successivamente a quella data, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

La giurisprudenza contabile, ha tuttavia chiarito che residui considerati dalla deroga riguardano solo quelli relativi ai fondi a gestione vincolata, mentre gli altri sono di competenza dell’ente.

Dal 1° gennaio 2018 la legge di bilancio 2018 ha disposto che «Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206».

Gli enti locali, ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222 .

La risposta del Collegio contabile

Poiché dal 01/01/2018 l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria esula dalle competenze dell’OSL, ove – a seguito di un dissesto dichiarato entro il 2017 – l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata deliberata nel 2018, l’anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2017 continuerà a ricadere (ex art. 252, comma 4 TUEL) nel perimetro delle attribuzioni dell’organo straordinario.

Nel caso di specie, pertanto, la ricostituzione di fondi vincolati determina un incremento dell’anticipazione di tesoreria da rimborsare, essendo detto incremento immanente nel vincolo sull’anticipazione di tesoreria derivante dall’utilizzo di entrate vincolate, pertanto il ripiano del relativo indebitamento ricade nella competenza dell’OSL.

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