Vediamo insieme gli aspetti maggiormente rilevanti.
DEFINIZIONE
Come noto, il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (a seguire “Codice dei contratti pubblici”) consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di progettazione) di importo inferiore a 140.000 euro, ove per “affidamento diretto” deve intendersi l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice degli appalti pubblici e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo.
ELEMENTI ESSENZIALI
La predetta norma, come chiarito nel vademecum, fissa i seguenti pilastri fondamentali dell’affidamento diretto:
- non è necessario ricorrere all’effettuazione di preventive indagini di mercato;
- non è necessario acquisire una pluralità di preventivi;
- è fondamentale l’adozione della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;
- è nella piena discrezionalità della stazione appaltante individuare le modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento.
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