Valida la seconda approvazione del bilancio di previsione se al primo i documenti non erano stati depositati in tempo utile

7 Marzo 2019
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Quali sono le possibili azioni da attivare se i consiglieri di minoranza hanno impugnato il bilancio di previsione per deposito della documentazione in ritardo rispetto alle disposizioni del Testo unico degli enti locali e del regolamento di contabilità?

Il caso esaminato dal Tar della Campania, nella sentenza 14 febbraio 2019 n.848, riguarda un ente locale che, nelle more del ricorso intentato dai consiglieri di minoranza per violazione dei termini del deposito della documentazione allegata al bilancio di previsione, ha riapprovato il bilancio fornendo questa volta la documentazione in tempo utile ai ricorrenti.

La vicenda

Alcuni consiglieri di minoranza avevano impugnato davanti al Tribunale amministrativo la deliberazione di Consiglio comunale che aveva disposto l’approvazione del bilancio di previsione, nonché formulato motivi aggiunti per l’annullamento della successiva deliberazione di Consiglio comunale che aveva riapprovato il medesimo bilancio di previsione due mesi dopo. Nelle motivazioni sostenute nella loro impugnazione, i ricorrenti hanno lamentato il mancato rispetto del termine per il deposito dei documenti allegati al bilancio di previsione. Infatti, nel caso di specie, sarebbero stati violati sia il termine posto dall’art. 174 del TUEL sia quello previsto dal regolamento di contabilità dell’ente per il deposito dei documenti contabili. I termini indicati dalla normativa, d’altra parte sostengono i consiglieri, è posto a disposizione dei consiglieri per consentire loro di esercitare consapevolmente il munus consiliare, evidenziando tra l’altro come i revisori dei conti hanno depositato la loro relazione il medesimo giorno della votazione, rendendo concretamente impossibile la valutazione della situazione contabile. In ogni caso, precisano i ricorrenti, la riapprovazione del bilancio di previsione sarebbe avvenuta riproponendo la medesima versione originaria senza tenere conto del tempo trascorso tra la prima e la seconda approvazione, come se non si fossero verificati fatti, con relativi effetti giuridici, che avrebbero dovuto essere incorporati nel secondo documento contabile. In questo caso, insistono i ricorrenti, affinché l’atto di sanatoria possa essere validamente adottato, con l’effetto di rimuovere gli originari vizi, debbono permanere le condizioni per la sua assunzione, laddove l’invalidità del primo bilancio ha condotto all’esercizio provvisorio e quindi su tale presupposto andava approvato il bilancio di previsione che, invece, è stato approvato nella versione originaria.

L’ente locale si è difeso evidenziando sia stato correttamente riconvocato il Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione, fornendo tutta la documentazione richiesta in tempo utile, senza che i ricorrenti consiglieri avessero presentato alcuna proposta emendativa.

Le precisazioni del Collegio amministrativo

Secondo i giudici amministrativi di primo grado, la nuova approvazione del bilancio previsionale ha determinato l’improcedibilità del gravame originario, atteso che l’eventuale annullamento della delibera inizialmente impugnata non recherebbe alcun beneficio ai ricorrenti permanendo la versione del bilancio previsionale approvata per seconda. In merito ai motivi aggiunti riguardanti la seconda approvazione del bilancio e la sua invalidità, i motivi sono inammissibili. Infatti, la legittimazione attiva dei consiglieri ad impugnare le delibere del consiglio dipende dalla circostanza che con il rimedio giurisdizionale si faccia valere un vizio del procedimento di approvazione che abbia pregiudicato la possibilità dei consiglieri stessi di esercitare consapevolmente il proprio ufficio (rituale convocazione, preavviso minimo, deposito dei documenti di accompagnamento ecc.). Nell’approvazione del secondo bilancio di previsione, i consiglieri hanno potuto esercitare correttamente i loro diritti, avendo a disposizione in tempo utile tutta la documentazione richiesta dalla normativa, nel pieno rispetto dei termini prescritti dal TUEL e dal regolamento comunale. In questo caso i consiglieri comunali ricorrenti non hanno censurato alcun vizio del procedimento tale da aver pregiudicato le prerogative dei ricorrenti (ius ad officium), unica tipologia di vizi che può essere fatta valere dai consiglieri ricorrendo al rimedio giurisdizionale. Se questo non fosse vero, allora i Consiglieri potrebbero impugnare qualsiasi deliberazione di Consiglio comunale utilizzando un rimedio giurisdizionale non consentito dalla legge, potendo in questo modo utilizzare uno strumento improprio di lotta politica dell’opposizione nei confronti della maggioranza.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con condanna alle spese di giudizio dei ricorrenti in considerazione della soccombenza.

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