Verifiche di cassa e il ruolo dei revisori dei conti

26 Gennaio 2023
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La centralità della gestione della liquidità è stata oggetto di verifica da parte della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.16/2023) al fine di verificare la corretta applicazione dei principi della contabilità armonizzata, evidenziando il ruolo dei revisori dei conti.

La normativa sulla gestione della liquidità

Il fondo cassa rappresenta la somma delle disponibilità liquide dell’Ente, ed è dato dalla somma algebrica del fondo cassa al 1° gennaio dell’esercizio considerato, delle riscossioni e dei pagamenti contabilizzati nel corso nel medesimo esercizio. Nel corso della gestione il tesoriere distingue la liquidità dell’ente in parte libera e vincolata. L’art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, al comma 3, lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”, e dal lato della spesa, l’art. 185 del T.U.E.L. impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”. In caso di crisi d’insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 195 del T.U.E.L., il tesoriere provvede all’utilizzo delle risorse vincolate per pagare spese correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222 del T.U.E.L. Successivamente, ai sensi dell’art. 195, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) prescrive espressamente che “Il mancato utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti ai sensi dell’articolo 195 del TUEL comporta l’attivazione dell’anticipazione di tesoreria e, conseguentemente, la relativa spesa per interessi passivi. È, pertanto, necessaria, da parte degli enti, la massima attenzione nella gestione della propria liquidità, compresa quella temporaneamente depositata presso altri conti correnti e di depositi, al fine di evitare che l’ente vada in anticipazione quando dispone di risorse liquide e la relativa spesa per interessi”. Appare prioritario, pertanto, l’implementazione di adeguate verifiche di cassa onde accertare le reali consistenze fra cassa libera e vincolata.

La verifica di cassa dei revisori

Ai sensi dell’art. 223 del Tuel “l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’articolo 233. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell’amministrazione dell’ente”; inoltre, l’Organo di revisione partecipa alle verifiche straordinarie (art. 224 del Tuel) necessarie in caso di mutamento del Sindaco, del Presidente della provincia, del Sindaco metropolitano e del Presidente della comunità montana.

La verifica di cassa è diversa dalle altre funzioni dell’organo di revisione, ossia l’espressione dei pareri. A differenza delle verifiche di cassa avente contenuti di certezza, i pareri resi dell’organo di revisione può essere disatteso dall’organo decidente con una chiara ed esplicita motivazione sul contrasto di opinioni venutosi a creare. Pertanto, le attività di carattere consultivo e le attività di carattere accertativo devono essere tenute distinte dai compiti di controllo intestati all’organo di revisione, che riguardano attività dell’ente già svolte e per le quali vige la generale regola stabilita dall’art. 239 lett. c) del Tuel (ossia “vigilanza” come sinonimo di controllo): cosi che mentre in ordine a questi ultimi atti (“gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità”) il controllo potrà avvenire a campione, l’indiscutibile esigenza di certezza richiesta dall’ordinamento ai sensi dell’art. 223 e 224 Tuel postula una verifica non campionaria o sporadica, ma completa.

I giudici contabili, rilevano come il revisore, nel rinnovato contesto dell’armonizzazione contabile, sia chiamato ad assicurare l’attendibilità e la congruenza dei dati del Comune. Si ricorda, che ai sensi dell’art. 240 TUEL “I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e che il postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell’Allegato 1 richiamato all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011 stabilisce che “(…) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”.

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