Vìola la par condicio dei creditori la transazione dell’ente dissestato se la competenza è dell’OSL

2 Dicembre 2022
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La transazione voluta dall’ente dissestato, su un debito di competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione,  violerebbe la regola della concorsualità nel soddisfacimento del credito, alleggerendo la situazione della gestione liquidatoria in danno di quella ordinaria. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Campania (deliberazione n.110/2022) in risposta ad un quesito posto da un ente locale dissestato.

La domanda del Sindaco

In presenza di una notevole convenienza per l’ente locale, è stato chiesto ai magistrati contabili se, una sottoscrizione e liquidazione dell’eventuale transazione giudiziale relativa, ad eventi accidentali accaduti nel periodo antecedente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato laddove, sia di competenza dell’ente locale o della OSL.

Le osservazioni del Collegio contabile

I magistrati contabili premettono che, compete alla gestione cd. ”dissestata” la rilevazione della massa passiva formata dai debiti (art. 254 TUEL) e dai crediti (255 comma 1 TUEL) accertati entro la data edittale del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (art. 252 comma 4 TUEL), per pervenire alla liquidazione e pagamento dei diritti dei creditori (artt. 256 e ss. TUEL). Agli organi ordinari dell’ente, “alleggeriti” dalla gestione dissestata, spetta di rimuovere le cause strutturali dello squilibrio e di adottare i provvedimenti di ripristino della sana gestione, duratura nel tempo (art. 245 comma 3, TUEL). In particolare l’art. 259 TUEL individua nel c.d. “bilancio stabilmente riequilibrato”, lo strumento volto a realizzare le condizioni di equilibrio per la gestione ordinaria dell’ente.

Le disposizioni del testo unico degli enti locali e, in particolare, l’art. 254 autorizzano l’OSL, e non l’ente locale dissestato, a “transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relativi a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione”. Nel caso di specie, l’ente chiede se sia possibile sottrarre alla massa passiva del dissesto, debiti dipendenti da fatti di gestione antecedenti al il 31/12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato. Tale richiesta, se accolta, avrebbe come conseguenza quella di spostare, in capo alla gestione ordinaria, il peso economico del debito, violando in tale modo la regola della concorsualità nel soddisfacimento del credito (in quanto con la transazione si sottrarrebbe il debito alla rilevazione della massa massiva del dissesto) pregiudicando, al contempo, l’effettivo risanamento dell’ente. Con l’effetto paradossale di alleggerire la situazione della gestione liquidatoria in danno di quella ordinaria, compromettendo inevitabilmente proprio quelle funzioni fondamentali e quei servizi essenziali che il Legislatore aveva inteso tutelare. Il carattere concorsuale della liquidazione dei beni, è stato precisato dalla Corte costituzionale, mira a far sì che il “comune rischio di inadempimento del debitore e di incapienza di una qualsivoglia procedura esecutiva individuale risulti razionalizzato perché il pagamento avviene non già secondo il (casuale e contingente) andamento delle singole procedure individuali, bensì nel rispetto del canone della par condicio creditorum; sicché il principio di eguaglianza, lungi dall’essere violato […], è viceversa maggiormente attuato” (Corte cost. sentenza n. 155 del 1994).

Pertanto, In definitiva, le transazioni de quibus devono necessariamente rientrare nella massa passiva ex artt. 252, comma 4 e 254 comma 3 TUEL ed essere affidate alla competenza dell’O.S.L. per l’ontologica vis attractiva del dissesto a presidio della par condicio creditorum e dell’effettività del risanamento.

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