Violazione del patto di stabilità. Le indicazioni operative per la corretta applicazione dell’apparato sanzionatorio

Approfondimento di V. Giannotti

La corretta applicazione delle violazioni del patto di stabilità, accertato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in via postuma, ha generato alcuni dubbi applicativi da parte di un Sindaco. In particolare la richiesta ai molteplici quesito posti, anche a fronte di un non chiaro dettato normativo, postula un intervento chiarificatore da parte della stessa Sezione di controllo che ne aveva deliberato il mancato rispetto, e ciò anche a fronte delle nuove elezioni amministrative che prevedono un cambio della compagine politica.

L’apparato sanzionatorio

Le norme per l’applicazione delle sanzioni, sono quelle indicate dall’art.31, comma 26, della L. n. 183/2011 il quale prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, sia assoggettato alle seguenti sanzioni:
a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo (o dei trasferimenti erariali per gli enti locali della regione siciliana e della regione Sardegna) in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato;
b) divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
c) divieto di contrarre nuovo indebitamento;
d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Il divieto si estende alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione;
e) obbligo di rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del Tuel, con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
In caso di violazione accertata a seguito del controllo delle Sezioni territoriali della Corte dei conti, le relative sanzioni previste per l’inosservanza del patto si applichino nell’anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità.

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