La destinazione delle risorse recuperate al dipendente per incarichi non autorizzati – Il commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Ultimamente la Corte dei conti, con alcune sentenze (ex multis Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, sentenza 12/07/2016 n.235 e sentenza 28/6/2016 n. 226), pone a carico dei dipendenti pubblici che abbiano svolto attività presso soggetti esterni non previamente autorizzate dall’Amministrazione di appartenenza, i compensi percepiti dal terzo, sia se si tratti di Amministrazione Pubblica che soggetti privati.
In particolare l’art.53, comma 7, del D.lgs.165/01 dispone in caso di mancata preventiva autorizzazione che “… In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

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