Partenariato pubblico privato: ARCONET si adegua alle indicazioni della Sezione Autonomie

A seguito dell’intervento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione 15/2017, in merito alla prevalenza delle disposizioni del codice dei contratti pubblici sul partenariato pubblico privato riferito anche alle operazioni di leasing finanziario, in data 6/7/2017 ARCONET pubblica la seguente risposta al quesito posto.

Domanda:

Il punto 3.25 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che indica le modalità di contabilizzazione del leasing finanziario e contratti assimilati deve intendersi riferito anche alle fattispecie di leasing finanziario e contratti assimilati che si configurano come contratti di partenariato pubblico privato?

Risposta:

No. Il punto 3.25 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria disciplina esclusivamente le modalità di contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario e contratti assimilati nei quali non ricorrono gli aspetti tipici del partenariato pubblico privato.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Deliberazione n. 15/SEZAUT/2017/QMIG concernente “Questione di massima in ordine alla qualificazione, come indebitamento, del contratto di partenariato pubblico-privato, disciplinato dagli articoli 3, comma 1, lett. eee), 180 e 187 del d.lgs. n. 30/2016, di cui si riportano i principi di diritto enunciati:

1. Le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 se pienamente conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate investimenti finanziati da debito.
2. Le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e servizi che non siano sostanzialmente corrispondenti alla regolamentazione tipica generale, definita nelle surricordate norme del codice dei contratti, devono considerarsi rientranti nel novero dei contratti e delle operazioni assimilate al contratto di leasing finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della l. n. 350/2003, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, secondo le disposizioni contenute nel punto 3.25 del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, con ogni coerente conseguenza in termini di modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento”.

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