Misure finanziarie per regioni ed enti locali

Sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31/10/2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 31/10/2013 n.126 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio”.

Tra le misure adottate sono previste particolari norme per i pagamenti della PA ed in particolare:

A decorrere dal 30 aprile 2014,  con  riferimento  alle somme  dovute  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti  e   per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della  legge 31 dicembre 2009, n.196, sulla base dei dati trasmessi dai  creditori anche  a  mezzo  fattura   elettronica,   mediante   la   piattaforma elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle certificazioni, comunicano l’importo  dei  pagamenti  non  effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in  essere  alla  data della comunicazione, per i quali sia stato  superato  il  termine  di decorrenza degli interessi moratori di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono  effettuate entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  predetto  termine   di decorrenza.”;

    b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:

      “4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

      a) l’importo dei singoli debiti;

      b) il numero  identificativo  e  la  data  di  emissione  della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il  codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

      c) la distinzione tra i debiti di parte corrente  e  quelli  in conto capitale;

      d) l’evidenza dei debiti maturati alla  data  del  31  dicembre 2012.

      4-quater.  Entro  15  giorni  dal   pagamento,   le   pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la  piattaforma  elettronica,  i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

      4-quinquies.   Il   mancato   rispetto   degli   obblighi    di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater  è rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della performance  individuale  del  dirigente  responsabile   e   comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli 21 e 55 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  o  misure analogamente applicabili. Comporta  altresì  l’applicazione  di  una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno  di  ritardo,  da acquisire al bilancio dell’amministrazione.

      4-sexies.   Le   informazioni   acquisite   nella   piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni  sono  accessibili  ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.

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