ARAN orientamenti applicativi. Inquadramento dipendenti D3 e B3

Con orientamento applicativo RAL__1800__ del 06/11/2015 l’ARAN risponde al seguente quesito.

Un dipendente inquadrato in un profilo della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, può coprire presso altro ente un posto di dotazione organica di categoria D, relativo ad un profilo con trattamento economico stipendiale corrispondente alla posizione economica D1? E’ ancora attuale la distinzione tra tali tipologie di profili?

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, la scrivente Agenzia, per quanto di competenza e sulla base dei contenuti della disciplina contrattuale, ritiene opportuno precisare quanto segue.

  • nel sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, fermo restando l’unicità delle categorie B e D, nell’ambito delle stesse, accanto a profili con trattamento stipendiale iniziale collocato nelle posizioni economiche B1 e D1, sono previsti (art.3, comma 7, ed allegato A del CCNL del 31.3.1999) anche altri profili per i quali, in considerazione della loro specificità e maggiore complessità, è previsto un trattamento stipendiale iniziale corrispondente alle posizioni economiche, rispettivamente, B3 e D3; anche se si tratta di profili inseriti nelle medesime categorie B e D, si è pur sempre in presenza di “mestieri” diversi cui sono correlati trattamenti stipendiali iniziali diversi;
  • per quello che qui rileva, in particolare le clausole contrattuali, espressamente stabiliscono che, all’interno dell’unica categoria D, vi sono dei profili professionali per i quali, in considerazione della maggiore rilevanza e complessità delle mansioni che li caratterizzano, il trattamento economico stipendiale iniziale, di accesso, è stato fissato non in relazione alla posizione economica iniziale della categoria D, e cioè in D1, come avviene in relazione alla generalità degli altri profili della suddetta categoria D, ma in corrispondenza alla più elevata posizione economica D3;
  • per tali profili è previsto espressamente l’accesso diretto sia .dall’esterno che dall’interno (prima attraverso la selezione verticale, di cui all’art.4 del CCNL del 31.3.1999; oggi solo attraverso lo strumento del concorso pubblico con riserva a favore degli interni, ai sensi degli artt. 24 e 62 del D.Lgs.n.150/2009);
  • pertanto, la posizione D3 non può considerarsi dotata di una valenza esclusivamente economica; infatti, relativamente ai profili per i quali questa rappresenta lo stipendio tabellare iniziale, la posizione D3, proprio perché costituisce il trattamento economico ordinario di attività (artt. 3, comma 7, 13, comma 1, e declaratoria relativa alla  categoria  D, dell’allegato A, del CCNL del 31.3.1999 che espressamente considera la posizione D3 come trattamento tabellare iniziale dei profili di cui si parla), non può non collegarsi alla diversità delle mansioni, l’unico elemento che giustifica e legittima, all’interno della unica categoria di inquadramento, un diverso e più elevato livello retributivo;
  • trattandosi di profili per i quali è previsto uno specifico e più elevato trattamento stipendiale iniziale (e, quindi, un maggiore onere a carico degli enti), all’interno della categoria D, per la determinazione della dotazione organica, gli enti dovevano e devono procedere all’individuazione di una doppia dotazione organica: una per i profili con trattamento stipendiale iniziale in D1 ed una per i profili con trattamento stipendiale iniziale in D3;
  • nell’ambito del CCNL del 22.1.2004 relativo al comparto Regioni-Autonomie Locali, è stata prevista (art.12) la costituzione di una specifica Commissione Paritetica per la revisione di alcuni punti del vigente sistema di classificazione del personale; uno dei profili che doveva formare oggetto del lavoro della Commissione era appunto “perfezionare la clausola sulle selezioni verticali tra categorie e chiarire i punti intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3”. Il preciso riferimento della clausola contrattuale ai “punti intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3”, indica chiaramente che le parti negoziali (e quindi anche le OO.SS.) hanno attribuito ed attribuiscono alle suddette posizioni D3 e B3, anche una precisa valenza giuridica. Infatti, il termine “accesso”, nella terminologia propria del lavoro pubblico, sta ad indicare, come è noto, non solo la fase propria dell’assunzione del dipendente ma anche quella del suo inquadramento in una categoria superiore (in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza 1543/03, che ha considerato, a suo tempo, le selezioni verticali pur sempre come forme di accesso, sia pure dall’interno, con conseguente riserva delle controversie in materia alla giurisdizione del giudice amministrativo). Il richiamo, nella clausola contrattuale, alla nozione di “accesso”, relativamente alle posizioni B3 e D3, si giustifica, come è evidente, solo in quanto entrambe le parti hanno riconosciuto alle stesse anche una precisa valenza giuridica;
  • l’art.10 del CCNL dell’11.4.2008 ha rinviato alle successive tornate contrattuali una serie di materie, tra le quali figurano anche gli aspetti concernenti il sistema di classificazione elencati nell’art.12 del CCNL del 22.1.2004; tra questo, come detto alla lett. g), vi è il chiarimento in ordine ai punti intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3; in tal modo è confermata, indirettamente l’ulteriore vigenza della distinzione;
  • l’art.7, comma 1, del CCNL del 31.7.2009 ha ulteriormente richiamato le previsioni dell’art.12 del CCNL del 22.1.2004, per l’individuazione delle materie da rinviare al prossimo rinnovo contrattuale.

Considerazioni analoghe, per l’identità di disciplina, valgono anche per la categoria B, relativamente alle posizioni B1 e B3

Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, la scrivente Agenzia non può che ribadire la ulteriore validità ed efficacia della distinzione, nell’ambito delle categoria B e D, tra profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla pozione economica B1 e D1 e quelli con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla pozione economica B3 e D3, ai sensi dell’art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 e dell’allegato A al medesimo CCNL del 31.3.1999 nelle parti concernenti le declaratorie professionali delle categorie B e D.

Conseguentemente, i profili della categoria D, con trattamento economico stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1, non possono considerarsi fungibili con quelli della medesima categoria D, ma con trattamento economico stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3.

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